IL GIUDICE ISTRUTTORE
   Letti  e  sciogliendo  la  riserva di cui all'udienza del 15 maggio
 1997 in relazione alla richiesta ex art. 186-quater c.p.c.
                             O s s e r v a
   Con atto di citazione notificato in  data  16  febbraio  1995  alla
 S.p.a.  Ciba  Geigy  e il 17 febbraio 1995 alla S.p.a. la Previdente,
 Ciliberto Giuseppe  conveniva  in  giudizio  i  predetti  innanzi  al
 tribunale   di  Torre  Annunziata  chiedendone  la  condanna,  previa
 dichiarazione di  responsabilita',  al  pagamento  dei  danni  subiti
 dall'autovettura  di  esso  istante  e  valutati da c.t.u. in sede di
 a.t.p.
   Si costituiva in giudizio la societa' La  Previdente  eccependo  la
 nullita' dell'accertamento tecnico preventivo in quanto il consulente
 aveva effettuato una stima dei danni ed in cio' andando al di la' del
 mandato  conferito dal presidente e del disposto di cui all'art.  696
 c.p.c. chiedendo il rigetto della domanda.
   Prodotta documentazione da entrambe le parti, escussi i testi Massa
 Catello e Romano Manlio all'udienza  del  15  maggio  1997  la  parte
 attrice  chiedeva  emettersi  ordinanza ai sensi dell'art. 186-quater
 c.p.c..  Il giudice istruttore si riservava.
   Non vi e' dubbio, ad opinione di questo giudice, che  la  norma  in
 questione presenti dei profili di illegittimita' costituzionale per i
 motivi che si andranno ora ad illustrare.
   La  lettera  dell'art.  696  c.p.c.  prevede  testualmente: "Chi ha
 urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi  o
 la  qualita'  o  la  condizione di cose, puo' chiedere, a norma degli
 articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento  tecnico  o
 un'ispezione  giudiziale".  L'esame  della  norma  limita, quindi, il
 campo dell'indagine del consulente  alla  verifica  dello  stato  dei
 luoghi o alla qualita' o alla condizione di cose.
   In  questo  modo  una  parte, richiesto ed ottenuto un accertamento
 tecnico preventivo circa le condizioni  di  cui  sopra,  promosso  il
 giudizio  di  merito  dovra'  onde  ottenere  la  quantificazione del
 predetto danno, chiedere cosnulenza tecnica di ufficio.
   Orbene,  in  questo  modo  le  ragioni  attoree,   che   potrebbero
 soddisfarsi
  con  un  unico  accertamento svolto in contradditorio, devono essere
 sviluppate in due fasi: preventiva ed in corso di causa. E' vero  che
 sul punto la giurisprudenza sembra seguire un indirizzo largheggiante
 laddove  prevede che le conclusioni a carattere valutativo alle quali
 e' giunto in consulente di ufficio che eccedano  il  mandato  possano
 essere   liberamente   valutate   dal   giudice   quale  elemento  di
 convincimento purche' sia rispettato il principio del  contaddittorio
 (cass.  6  febbraio  1985/852;  cass. 15 luglio 1980/4581). In questo
 modo viene comunque lasciata al giudice la valutazione di circostanze
 di natura tecnica che potrebbero e dovrebbero  trovare  ingresso  nel
 processo  civile  a  mezzo  di  regolare  consulenza  da svolgersi in
 contraddittorio tra le parti.
   Nel caso previsto e disciplinato dall'art. 696 c.p.c., invece, o si
 riduce una possibile  prova  a  mezzo  di  convincimento,  oppure  si
 procastina ingiustificatamente la durata del processo.
   Ebbene  e'  proprio  la  durata  del processo che viene in risalto,
 violandosi in tal modo il disposto di cui  all'art.  6,  comma  primo
 della  convenzione per la salvaguardia dei  diritti dell'uomo e delle
 liberta' fondamentali, ratificata e posta in esecuzione in Italia con
 la  legge  4  agosto  1955,  n.  848,  che  prevede che la durata del
 processo sia contenuta in tempi ragionevoli.
   D'altro canto la Corte europea dei diritti dell'uomo e' intervenuta
 sulla durata ragionevole del processo, stabilendo che il giudice deve
 assicurare il rispetto dei limiti di  durata  del  processo  previsti
 dall'art.  6,  comma  primo  citato  (Il fatto che il processo civile
 italiano sia ispirato al principio dispositivo non  e'  in  contrasto
 con  la  convenzione,  ma  non  dispensa  il  giudice dall'obbligo di
 assicurare il rispetto dei limiti di durata prescritti  dall'art.  6,
 par.  1,  della  convenzione  europea per la salvaguardia dei diritti
 dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali.  Corte  europea  diritti
 dell'uomo 25 giugno 1987).
   Pertanto  il  giudice  investito della causa ha l'obbligo di far si
 che la durata del processo sia contenuta in tempi ragionevoli. Ma una
 disposizione  come  l'art.  696  c.p.c.  non  consente   una   durata
 ragionevole  del  processo se per la quantificazione di un danno gia'
 accertato e' necessario esperire altra  consulenza  di  ufficio,  con
 conseguente perdita di tempo ed esborso di spese da parte attrice.
   Per  i  motivi suesposti la norma in esame si pone in contrasto con
 l'art.  11  della  Costituzione  che  prevede  la  possibilita',  per
 l'ordinamento italiano, di limitazioni di sovranita' necessarie ad un
 ordinamento  che  assicuri  la pace e la giustizia tra le nazioni. La
 convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
 liberta'  fondamentali  si  puo'  infatti  equiparare a norma che, ai
 sensi dell'art. 11 Cost., sia rivestita di carattere  sovranazionale,
 talche'  il  contrasto  della  norma nazionale con nome che rientrano
 della disposizione di cui all'art. 11 della Costituzione non puo' non
 essere in contrasto con la Costituzione.
   La norma censurata e' in evidente contrasto  anche  con  l'art.  24
 della  Costituzione,  il  quale  prevede  che  tutti possono agire in
 giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.  In
 effetti   corrollario   di  detto  principio  costituzionale,  e'  la
 possibilita'  di  piena  esplicazione  ed  effettivita'   di   tutela
 giurisdizionale;  ma  la  lettera  della legge, con il non consentire
 valutazione di  ordine  tecnico  -  quantificativo  sull'accertamento
 preventivo   richiesto   vanifica   lo   scopo   che  il  legislatore
 costituzionale si era proposto e che costituisce uno dei cardini  del
 nostro  processo civile. D'altronde proprio in relazione al contrasto
 tra l'art. 24  della  Costituzione  e  l'art.  696  c.p.c.  la  Corte
 costituzionale  ha  gia'  avuto modo di pronunciarsi, laddove non era
 prevista  la  possibilita',  tra  i  richiedenti   accertamenti,   di
 ispezione  giudiziale sulla persona dell'istante (E' illegittimo, per
 violazione dell'art. 24 cost. l'art. 696, primo comma, c.p.c.,  nella
 parte  in  cui  non  consente  di  disporre  accertamento  tecnico  o
 ispezione giudiziale sulla persona  dell'istante.  Corte  Costit.  22
 ottobre 1990, 471/1990 Caterina Soc. casa cura Russo).