IL GIUDICE ISTRUTTORE Letti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 15 maggio 1997 in relazione alla richiesta ex art. 186-quater c.p.c. O s s e r v a Con atto di citazione notificato in data 16 febbraio 1995 alla S.p.a. Ciba Geigy e il 17 febbraio 1995 alla S.p.a. la Previdente, Ciliberto Giuseppe conveniva in giudizio i predetti innanzi al tribunale di Torre Annunziata chiedendone la condanna, previa dichiarazione di responsabilita', al pagamento dei danni subiti dall'autovettura di esso istante e valutati da c.t.u. in sede di a.t.p. Si costituiva in giudizio la societa' La Previdente eccependo la nullita' dell'accertamento tecnico preventivo in quanto il consulente aveva effettuato una stima dei danni ed in cio' andando al di la' del mandato conferito dal presidente e del disposto di cui all'art. 696 c.p.c. chiedendo il rigetto della domanda. Prodotta documentazione da entrambe le parti, escussi i testi Massa Catello e Romano Manlio all'udienza del 15 maggio 1997 la parte attrice chiedeva emettersi ordinanza ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c.. Il giudice istruttore si riservava. Non vi e' dubbio, ad opinione di questo giudice, che la norma in questione presenti dei profili di illegittimita' costituzionale per i motivi che si andranno ora ad illustrare. La lettera dell'art. 696 c.p.c. prevede testualmente: "Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualita' o la condizione di cose, puo' chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale". L'esame della norma limita, quindi, il campo dell'indagine del consulente alla verifica dello stato dei luoghi o alla qualita' o alla condizione di cose. In questo modo una parte, richiesto ed ottenuto un accertamento tecnico preventivo circa le condizioni di cui sopra, promosso il giudizio di merito dovra' onde ottenere la quantificazione del predetto danno, chiedere cosnulenza tecnica di ufficio. Orbene, in questo modo le ragioni attoree, che potrebbero soddisfarsi con un unico accertamento svolto in contradditorio, devono essere sviluppate in due fasi: preventiva ed in corso di causa. E' vero che sul punto la giurisprudenza sembra seguire un indirizzo largheggiante laddove prevede che le conclusioni a carattere valutativo alle quali e' giunto in consulente di ufficio che eccedano il mandato possano essere liberamente valutate dal giudice quale elemento di convincimento purche' sia rispettato il principio del contaddittorio (cass. 6 febbraio 1985/852; cass. 15 luglio 1980/4581). In questo modo viene comunque lasciata al giudice la valutazione di circostanze di natura tecnica che potrebbero e dovrebbero trovare ingresso nel processo civile a mezzo di regolare consulenza da svolgersi in contraddittorio tra le parti. Nel caso previsto e disciplinato dall'art. 696 c.p.c., invece, o si riduce una possibile prova a mezzo di convincimento, oppure si procastina ingiustificatamente la durata del processo. Ebbene e' proprio la durata del processo che viene in risalto, violandosi in tal modo il disposto di cui all'art. 6, comma primo della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata e posta in esecuzione in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, che prevede che la durata del processo sia contenuta in tempi ragionevoli. D'altro canto la Corte europea dei diritti dell'uomo e' intervenuta sulla durata ragionevole del processo, stabilendo che il giudice deve assicurare il rispetto dei limiti di durata del processo previsti dall'art. 6, comma primo citato (Il fatto che il processo civile italiano sia ispirato al principio dispositivo non e' in contrasto con la convenzione, ma non dispensa il giudice dall'obbligo di assicurare il rispetto dei limiti di durata prescritti dall'art. 6, par. 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Corte europea diritti dell'uomo 25 giugno 1987). Pertanto il giudice investito della causa ha l'obbligo di far si che la durata del processo sia contenuta in tempi ragionevoli. Ma una disposizione come l'art. 696 c.p.c. non consente una durata ragionevole del processo se per la quantificazione di un danno gia' accertato e' necessario esperire altra consulenza di ufficio, con conseguente perdita di tempo ed esborso di spese da parte attrice. Per i motivi suesposti la norma in esame si pone in contrasto con l'art. 11 della Costituzione che prevede la possibilita', per l'ordinamento italiano, di limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. La convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali si puo' infatti equiparare a norma che, ai sensi dell'art. 11 Cost., sia rivestita di carattere sovranazionale, talche' il contrasto della norma nazionale con nome che rientrano della disposizione di cui all'art. 11 della Costituzione non puo' non essere in contrasto con la Costituzione. La norma censurata e' in evidente contrasto anche con l'art. 24 della Costituzione, il quale prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. In effetti corrollario di detto principio costituzionale, e' la possibilita' di piena esplicazione ed effettivita' di tutela giurisdizionale; ma la lettera della legge, con il non consentire valutazione di ordine tecnico - quantificativo sull'accertamento preventivo richiesto vanifica lo scopo che il legislatore costituzionale si era proposto e che costituisce uno dei cardini del nostro processo civile. D'altronde proprio in relazione al contrasto tra l'art. 24 della Costituzione e l'art. 696 c.p.c. la Corte costituzionale ha gia' avuto modo di pronunciarsi, laddove non era prevista la possibilita', tra i richiedenti accertamenti, di ispezione giudiziale sulla persona dell'istante (E' illegittimo, per violazione dell'art. 24 cost. l'art. 696, primo comma, c.p.c., nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante. Corte Costit. 22 ottobre 1990, 471/1990 Caterina Soc. casa cura Russo).